Come Pagare il Canone di Affitto?

7 Settembre 2015 - #News

Non tutti sanno che la nostra legge regolamenta in maniera precisa qualsiasi atto relativo a un‘operazione immobiliare di compravendita e di locazione. E che pertanto, sulla base di quanto sopra introdotto, sia probabilmente meglio cercare di apprendere con grande attenzione cosa prevedano gli attuali regolamenti per quanto ad esempio attiene il pagamento del canone di affitto.

In tal senso, ricordiamo come la legge di stabilità 2014 abbia introdotto la tracciabilità nei pagamenti dei canoni di locazione, attribuendo ai comuni funzioni di controllo per la lotta all’evasione sugli affitti e attribuendo agli stessi dei nuovi dati che possano aumentare il grado di monitoraggio e di controllo. In particolare, la legge di stabilità ha ribadito l’importanza che il pagamento dei canoni di locazione – con la sola eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica – siano corrisposti con forme che escludono l’uso del contante e ne assicurino al tracciabilità.

Dunque, la tracciabilità è proprio la condizione essenziale per poter usufruire delle agevolazioni e delle detrazioni fiscali, sia per il proprietario che per l’inquilino. In tal senso, il Dipartimento del Tesoro ha emanato una nota di interpretazione nella quale si dichiara legittima e non sanzionabile la modalità di corresponsione del canone di locazione mediante contanti, se inferiore a 999,99 euro. Pertanto, rimane il limite di trasferimento del denaro in 1.000 euro, fermo restando che anche il passaggio di denaro dovrà essere adeguatamente supportato da ricevuta rilasciata dal proprietario.

Per quanto concerne il pagamento del canone, la legge prevede che lo stesso non può venire sospeso o ritardato da pretese o da eccezione, e che anche una sola rata non pagata costituisce in moda il conduttore. La morosità del conduttore nel pagamento dei canoni o degli oneri può essere sanata in sede giudiziale per non più di tre volte nel corso di un quadriennio, se il conduttore alla prima udienza versa l’importo dovuto per tutti i canoni scaduti e per gli oneri accessori maturati sino a tale data, maggiorato degli interessi legali e delle spese processuali. Se il pagamento non avviene in udienza, è possibile che il giudice assegni un termine non superiore a 90 giorni.

Unica eccezione (che comporta il limite di quattro volte complessive di morosità in un quadriennio, e termini di pagamento di centoventi giorni assegnati dal giudice) è rappresentata dall’ipotesi di inadempienza per condizioni economiche precarie del conduttore sorte dopo la stipula del contratto e dipendenti da disoccupazione, malattie gravi, condizioni comprovate di difficoltà.

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